Art. 10.
(Sanzioni disciplinari).

      1. Nel caso di violazione dei propri doveri funzionali, al dirigente scolastico possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

          a) la censura;

          b) la sospensione dall'ufficio fino a un mese;

 

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          c) la sospensione dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

          d) la destituzione.

      2. Il consiglio di disciplina regionale per il personale dirigente della scuola è composto da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche, da un dirigente dell'amministrazione di appartenenza e da un dirigente scolastico, nominati con provvedimento del dirigente generale responsabile dell'ufficio scolastico regionale. Con la medesima procedura sono nominati tre membri supplenti. I provvedimenti emessi dal consiglio di disciplina sono definitivi.